logo della Repubblica italiana
00003/2024

Contratto con la scuola di Lingue “Just British” per il Progetto “Cambridge for kids” a.s. 2023 / 2024

Contratto con la scuola di Lingue "Just British" per il Progetto "Cambridge for kids" a.s. 2023 / 2024

Descrizione

 

                                                                      ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”

Via Pansini 13, 70124 – BARI       tel. 080-5618272, fax 080-5096924     Codice fiscale 93249390720

                        baic81300t@pec.istruzione.it   www.nicolazingarellibari.edu .it  baic81300t@istruzione.it

 

Prot.n. 46  IV. 5                                                                                               Bari, 08/01/2024

 

CONTRATTO

 

TRA

 

La scuola Istituto Comprensivo “Zingarelli” Codice fiscale 93249390720 rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Manuela BAFFARI, di seguito denominato “Istituzione scolastica”

 

E

 

la scuola privata di Lingue Straniere “JUST BRITISH S.r.l ” con sede  in Bitonto  – Partita IVA 07384430729,  via Domenico Urbano 15/17 Bitonto , di seguito denominata “Istituto Linguistico”, nella persona dell’amministratore Unico  sig.ra Mossa Eleonora, nata a Bari il 20/07/2003 residente  in Bitonto (Bari) Via Giacomo Matteotti, 151- codice fiscale MSSLNR03L60A662H

 

                                                                                      PREMESSO

 

VISTO              1’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti

                         di prestazione   d’opera con esperti per particolari attività  ed  insegnamenti,   per

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa

e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

 

 

VISTO                il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento recante le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche”;

 

VISTO                 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

 

VISTA                la delibera n. 5 del  11/10/2023 del Consiglio di Istituto   che ha approvato il Progetto

”Cambridge  for Kids”, destinato alle classi 2^ – 3^ – 4^ e 5^ di Scuola Primaria ;

 

 

 

ACQUISITA   la disponibilità dei genitori degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte

                         di Scuola  Primaria a finanziare il Progetto di Lingua Inglese “Cambridge for Kids”;

 

VISTO           il Programma Annuale per l’E.F. 2024 e le successive modifiche e, in particolare,  il

                       Progetto  denominato “ Cambridge for kids” 2023 2024 , rivolto agli alunni delle classi

quinte, quarte, terze e seconde  di scuola   primaria e finalizzato   all’ampliamento

dell’offerta  formativa della Lingua inglese;

 

CONSIDERATO che la realizzazione del predetto progetto richiede l’intervento di personale

                       formatore madrelingua inglese, non presente all’interno della scuola;

 

VISTA          l’indagine di mercato  Prot. 7315, 7317, 7318,7319, 7331   del 23/11/2023 per

                      l’affidamento  di servizi d’insegnamento con l’impiego di docenti esperti madrelingua;

 

PRESO ATTO      del verbale  del 12/12/2023 elaborato dalla Commissione di Valutazione  dei

curricula per la Candidatura  Ente di formazione linguistica soggetto giuridico

per il Progetto “ Cambridge for kids” a.s. 2023/2024 ;

 

VERIFICATA    la mancanza di   reclami , entro il tempo stabilito,  alla graduatoria provvisoria

pubblicata  con Prot. n. 7795 IV.5  in data 12/12/2023;

 

VISTA            la  graduatoria definitiva pubblicata con  Prot. 8081 IV.5  del 27/12/2023;

 

VISTO             il proprio provvedimento Prot.n. 45 IV.5  del 08/01/2023 con il quale  la scuola privata

 

                        di Lingue Straniere è stata  individuata quale affidataria dei servizi di cui si tratta;

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, salvo modifiche conseguenti ad ulteriori disposizioni ministeriali.

 

Art. 2

 

Con la sottoscrizione del presente contratto la JUST BRITISH s.r.l. si obbliga a fornire all’Istituzione Scolastica le prestazioni professionali di propri collaboratori/dipendenti  (d’ora in poi denominati “esperti”),  insegnanti di madrelingua . I  curricula vitae degli stessi, per la realizzazione delle attività didattiche specificate al successivo articolo 3, sono stati depositati agli atti della Scuola committente.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

Gli “esperti” dovranno curare la realizzazione di 13   moduli didattici di Lingua inglese da svolgersi, rispettivamente, in 13 classi di scuola primaria  ( 4 classi seconde , 3 classi  terze, 4 classi quarte  e 2 classi quinte).

Ciascun modulo delle classi quarte e quinte avrà la durata di 40 ore di lezione per ciascuna classe  per un totale di 240 ore . Ciascun modulo delle classi terze  avrà la durata di 15 ore per ciascuna classe  per un totale di 45 ore. Ciascun modulo delle classi seconde  avrà la durata di 10 ore per ciascuna classe  per un totale di 40 ore.

 

Le 325 ore di lezioni   avranno inizio  presumibilmente il 15 Gennaio 2024 e termineranno entro il 07 Giugno 2024;  si svolgeranno  presso la scuola primaria “Anna Frank” , nei giorni e nelle ore fissati dal calendario didattico  concordato.

 

 

Art. 4

 

Le ore di lezione stabilite da calendario  sono considerate, a tutti gli effetti, come attività didattica e vengono disciplinate, per quanto concerne lo status degli alunni, dalle norme di legislazione scolastica, per cui compete a ciascun esperto la responsabilità sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze e la salvaguardia delle apparecchiature di proprietà della scuola utilizzate durante le ore di lezione.  Gli esperti sono tenuti a notificare al Direttore del Corso, il Dirigente Scolastico, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore dall’accaduto, tutte le anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi.

Gli esperti sono responsabili, durante le rispettive ore di lezione, della vigilanza e della sicurezza degli alunni loro affidati; sono tenuti al rispetto dell’orario di lezione , eventuali cambiamenti  dovranno essere giustificati e tempestivamente comunicati e concordati con  il Dirigente Scolastico.

 

 

Art. 5

 

Gli esperti  si impegnano inoltre a:

  • Partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento, progettazione verifica e valutazione nella sede della scuola ed a fornire e produrre materiali e pacchetti multimediali (software, dispense, guide, lucidi, modulistica ) che resteranno di proprietà della scuola stessa, fornire a questa scuola il programma delle attività (contenuti, obiettivi, ore, metodologia), materiale didattico bibliografico e dispense necessarie all’attività formativa, assolvendo, infine ai compiti di verifica e valutazione della formazione impartita;
  • Annotare sul registro del corso, giornalmente, le presenze degli alunni, l’argomento trattato, l’orario di lezione apponendovi in calce poi la propria firma;
  • Fornire i servizi con la massima diligenza;
  • Fornire, su richiesta della Scuola, ogni genere di informazione e a consegnare specifiche relazioni sull’andamento delle attività svolte e su tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati e sui risultati fino a quel momento conseguiti;
  • Depositare, presso la segreteria della scuola, un prospetto riepilogativo delle ore di lezione svolte, così come risultano annotate e debitamente firmate sul registro del corso; produrre una dettagliata relazione conclusiva sull’andamento delle attività svolte e sui risultati conseguiti.

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                          Art. 6

 

A fronte della regolare fornitura dei servizi sopra specificati, effettivamente e personalmente svolti dagli esperti individuati al precedente articolo 2, l’Istituzione Scolastica si obbliga a corrispondere all’Istituto Linguistico, per ciascuna ora di lezione effettivamente svolta, il corrispettivo orario di euro 35,00 (trentacinque/00) , onnicomprensivo di imposte e di qualsiasi indennità e/o onere connesso. Resta inteso tra le parti che il totale delle prestazioni orarie liquidabili (ore di lezione) non potrà superare il limite di 325 ore e che, di conseguenza, il corrispettivo della fornitura  non potrà eccedere l’importo massimo onnicomprensivo di euro 11.375,00 (undicimilatrecentosettantacinqueeuro).

 

 

Art. 7

 

Qualora, per qualsiasi motivo, non possano essere concluse tutte le attività programmate, il corrispettivo sarà liquidato in rapporto alle attività effettivamente svolte, con espressa rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa e/o risarcimento da parte dell’Istituto Linguistico.

Fermo restando quanto sopra, eventuali lezioni non svolte a causa di circostanze sopravvenute, o per ragioni imputabili all’esperto/Istituto Linguistico, potranno essere recuperate, compatibilmente con le altre esigenze didattiche, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall’Istituzione Scolastica.

Le parti convengono inoltre che in caso di malattia o impedimento dell’esperto individuato al precedente articolo 2, che ne impediscano la presenza per alcune lezioni, lo stesso sarà sostituito per il tempo della malattia o dell’impedimento da altro collaboratore/dipendente dell’Istituto Linguistico che abbia le medesime competenze certificate del formatore sostituito.

 

 

Art. 8

 

Il pagamento della fornitura verrà disposto in due rate. La prima verrà pagata entro trenta giorni dall’emissione della fattura di acconto riportante il totale dei servizi resi alla data del 31 Marzo 2024. La seconda rata verrà pagata entro trenta giorni dall’emissione della fattura a saldo riportante il totale dei servizi resi dal 1° Aprile 2024 al 07 Giugno 2024.

Ai fini della fatturazione l’Istituzione Scolastica comunica il seguente dato:

  • codice univoco dell’Istituzione Scolastica per la fatturazione elettronica: UFX77A.

Seguirà comunicazione relativa al CIG.

 

L’Istituto Linguistico dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti a proprio carico dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Art. 9

 

L’Istituzione Scolastica ed il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno degli esperti durante tutte le attività progettuali e i connessi spostamenti. L’Istituto Linguistico è responsabile dei danni arrecati dagli esperti   a cose e persone e si impegna a rifondere le spese relative al ripristino delle situazioni primigenie.

La JUST BRITISH s.r.l. dichiara inoltre di essere coperta da adeguate polizze assicurative per gli infortuni professionali dei propri dipendenti/collaboratori e per la responsabilità civile derivante dai danni arrecati alle cose e alle persone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

 

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le clausole ivi previste e si conviene che l’Istituto Linguistico non potrà recedere dallo stesso senza l’approvazione scritta dell’Istituzione Scolastica.

Art. 11

 

Qualora l’Istituzione Scolastica accerti che la fornitura dei servizi non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni professionali dell’esperto vengano effettuate con negligenza o imperizia, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso l’Istituzione Scolastica dovrà comunicare all’Istituto Linguistico, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., che intende avvalersi della clausola risolutiva per inadempimento e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Si precisa inoltre che, svolte le opportune verifiche, si procederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito per la sola parte dei servizi regolarmente eseguiti.

Art. 12

 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del Codice Civile, che l’Istituzione Scolastica potrà recedere dal contratto qualora ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso l’Istituzione Scolastica dovrà comunicare all’Istituto Linguistico, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

 

Art. 13

 

Il contratto è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 e sue modificazioni e integrazioni.

 

Art. 14

 

Con riferimento allo specifico intervento formativo che forma oggetto del presente contratto, l’Istituto Linguistico dichiara di avere piena conoscenza degli obblighi e delle responsabilità derivanti dagli artt. 2043, 2045 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, in materia di vigilanza sulle scolaresche, oltre che al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

È fatto espresso divieto all’Istituto Linguistico di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza preventivo consenso scritto dell’Istituzione Scolastica.

 

 

 

 

Art. 16

 

L’Istituto Linguistico si impegna ad osservare rigorosamente le regole del segreto in relazione ad atti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nell’esecuzione del contratto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto. L’Istituto Linguistico autorizza l’Istituzione Scolastica ad utilizzare i dati aziendali e personali degli esperti esclusivamente per ottemperare agli obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto contrattuale o ad esso riconducibili.

 

Art. 17

Il personale esperto  dell’Istituto Linguistico  è tenuto ad osservare le disposizioni e  norme in materia di prevenzione del contagio da SARS 2 COVID 19  pubblicate dall’Istituzione Scolastica nella sezione dedicata della scuola www.nicolazingarellibari.edu.it. In caso di sospensione delle attività didattiche  dovuta all’emergenza pandemica, le lezioni si terranno in modalità didattica digitale integrata secondo quanto stabilito.

 

Art. 18

 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Istituto linguistico.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

L’Amministratore unico della

Just British s.r.l.

(Sig.ra Mossa Eleonora)

  La Dirigente Scolastica

 

(Dott.ssa Manuela Baffari)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Allegati

Ulteriori informazioni

Protocollo: 46 del 08-01-2024